Dal giorno 1 Luglio 2011 i soggetti con Partita IVA sono tenuti a richiedere per importi superiori a Euro 3.600 il codice fiscale a tutti i Clienti, privati compresi, che effettuano un acquisto.
Questo per poter adempiere ad una nuova specifica comunicazione telematica.
Questa comunicazione, sarà da effettuarsi per via telematica attraverso Fisconline o Entratel e dovrà contenere:
Questo per poter adempiere ad una nuova specifica comunicazione telematica.
Questa comunicazione, sarà da effettuarsi per via telematica attraverso Fisconline o Entratel e dovrà contenere:
- la Partita Iva o il Codice Fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
- l’importo delle operazioni effettuate, evidenziando l’imponibile e l’imposta oppure specificando che si tratta di operazioni non imponibili o esenti.
L’obbligo di comunicazione dei dati dell’acquirente vale sia per gli acquisti effettuati da privati che nelle transazioni commerciali tra imprese.
Per l’anno 2010 andranno comunicate le operazioni di importo superiore (al netto dell’IVA) ad Euro 25.000 e la scadenza per tale comunicazione è il 31 ottobre 2011; per l’anno 2011 e per gli anni futuri il limite per effettuare la comunicazione scenderà a Euro 3.600 (3000 + IVA) e la scadenza sarà al 30 aprile dell’anno successivo.
La comunicazioni delle operazioni superiori ad Euro 3.600 (3000 + IVA) sarà utilizzata come contrasto all’evasione e insieme al redditometro contribuirà a ricostruire la capacità contributiva del contribuente e quindi per l’accertamento sintetico.
Nel caso di importi frazionati per contratti di appalto, somministrazione e fornitura la soglia di euro 3.000 o 3.600 va riferita al totale pattuito.
Lo scopo della norma è quello di rafforzare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per il contrasto dei comportamenti fraudolenti e l’analisi dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA consentirà all’Agenzia delle Entrate:
- l’individuazione dei soggetti a più alto rischio;
- una azione di controllo estremamente selettiva, in quanto mirata sulle possibili situazioni di frode o evasione fiscale riguardanti importi di rilevante entità.
Sanzioni: secondo quanto chiarito dalla Agenzia delle Entrate, ai fini sanzionatori, l’omessa trasmissione della comunicazione, nonché l’invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro.
Per approfondimenti rimando alla circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata in data 30.05.2011, la quale chiarisce le modalità con cui effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000 euro al netto dell’Iva o a 3.600 euro al lordo dell’Iva nel caso di operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione.
Per approfondimenti rimando alla circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata in data 30.05.2011, la quale chiarisce le modalità con cui effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000 euro al netto dell’Iva o a 3.600 euro al lordo dell’Iva nel caso di operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione.