giovedì 28 luglio 2011

Verifica del file firmato digitalmente

Un utile servizio di verifica on line dei file firmati digitalmente, messo a disposizione gratuitamente dal Consiglio Nazionale del Notariato all'indirizzo:
E' un'applicazione web che consente la verifica di marche temporali e di file firmati digitalmente. L'applicazione è in grado di riconoscere qualunque firma o marca temporale rilasciata da un certificatore accreditato presso il CNIPA, ora DigitPA.


L'uso è semplicissimo, collegati alla pagina WEB dovremo con "Sfoglia" scegliere il file e cliccare "Verifica".
Dopo una veloce elaborazione avremo un risultato simile al seguente

Oltre a questo sintetico report  abbiamo anche la possibilità di:
  • scaricare il documento originale;
  • disporre di un report in formato PDF;
  • cliccando sull'icona del certificato ottenere un report dettagliato della firma apposta.

mercoledì 27 luglio 2011

Errore di DiKe sulle marche temporali

Se DiKe ha fornito questo messaggio di errore: "Impossibile determinare la disponibilità di marche temporali", procedete come segue.

Verificate di avere la connessione internet attiva e che si utilizzino codici validi per la marcatura.
Ma probabilmente la causa è da addebitarsi ad una spunta attiva sul flag "Lavora non in linea".
Andate ne menù "File" di DiKe e accertatevi che la voce "Lavora Non in linea" NON sia spuntata.
Se è attiva togliete la spunta in modo che si verifichi la situazione proposta nella immagine seguente.

La modalità di lavoro non in linea impedisce la verifica delle marche temporali e della disponibilità di aggiornamenti.

lunedì 18 luglio 2011

Formato firma errato Busta non conforme ai requisiti normativi

Se siete un utilizzatore dei servizi telematici della Pabblica amministrazione e le vostre recenti forniture sono state scartate con il seguente messaggio di errore:
"FORMATO FIRMA ERRATO BUSTA NON CONFORME AI REQUISITI NORMATIVI",
(nel caso della Agenzia delle Dogane viene classificato come "Errore H")
potrete trovare aiuto in questo post.
    Individuiamo il problema
    Quasi certamente il problema deriva da una versione non idonea di DiKe.
    Verifichiamo questo aspetto aprendo l'applicativo DiKe che abbiamo installato sul nostro computer .


    Dal 1 luglio 2011 è indispensabile la versione 5.0.0 o superiore, versioni inferiori comportano da questa data lo scarto della fornitura.
    Soluzione al problema
    Passare ad una versione di DiKe 5.0.0 o superiore.

    L'ultima versione di DiKe potete trovarla sul sito Web di Infocert alla pagina seguente:
    https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_DiKe.php

    E' molto importante, prima di procedere alla nuova installazione, disinstallare la versione precedente.
    Potete seguire la seguente procedura:
    1. Cliccate il pulsante Start (Avvio) in basso sulla sinistra dello schermo
    2. Scegliete Impostazioni
    3. Da Impostazioni scegliete Pannello di controllo
    4. Doppio clic per aprire Installazione applicazioni
    5. Individuate l'applicazione DiKe e cliccate sopra
    6. Cliccate il pulsante che appare Cambia/Rimuovi
    7. Disinstallate l'applicazione.
    8. Riavviate il computer
      Riavviata la macchina:
      1. Copiate sul desktop il file d'installazione di DiKe 5.x.x che avete scaricato.
      2. Accertatevi di non avere altri programmi aperti.
      3. Lanciate l'installazione con un doppio clic.
      Per i dettagli della procedura consultate il Manuale d'installazione di DiKe scaricabile dalla pagina indicata di Infocert. Completata l'installazione consiglio un riavvio del computer.
      Adesso potete effettuare l'invio telematico, avete risolto il problema e non compariranno messaggi d'errore.

      La causa del problema
      Dal 1 luglio 2011 le firme digitali apposte ai documenti devono essere conformi alla deliberazione CNIPA 45/2009.
      Questo è appunto possibile, tramite l'utilizzo delle Versioni 5.0 o seguenti di Dike.
      Le Firme digitali apposte precedentemente al 01/07/2011 sono valide se accompagnate da una Marca Temporale apposta prima del 1/7/2011.

      venerdì 1 luglio 2011

      Spesometro

      Dal giorno 1 Luglio 2011 i soggetti con Partita IVA sono tenuti a richiedere per importi superiori a Euro 3.600 il codice fiscale a tutti i Clienti, privati compresi, che effettuano un acquisto.
      Questo per poter adempiere ad una nuova specifica comunicazione telematica.
      Questa comunicazione, sarà da effettuarsi per via telematica attraverso Fisconline o Entratel e dovrà contenere:
      • la Partita Iva o il Codice Fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
      • l’importo delle operazioni effettuate, evidenziando l’imponibile e l’imposta oppure specificando che si tratta di operazioni non imponibili o esenti.
      Quest'obbligo è stato introdotto dal DL 78/2010, con cui è stata prevista la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA di importo superiore a Euro 3.000 per gli acquisti effettuati con emissione di fattura ed Euro 3.600 per gli acquisti fatti con scontrino fiscale. 
      L’obbligo di comunicazione dei dati dell’acquirente vale sia per gli acquisti effettuati da privati che nelle transazioni commerciali tra imprese. 
      Per l’anno 2010 andranno comunicate le operazioni di importo superiore (al netto dell’IVA) ad Euro 25.000 e la scadenza per tale comunicazione è il 31 ottobre 2011; per l’anno 2011 e per gli anni futuri il limite per effettuare la comunicazione scenderà a Euro 3.600 (3000 + IVA) e la scadenza sarà al 30 aprile dell’anno successivo. 
      La comunicazioni delle operazioni superiori ad Euro 3.600 (3000 + IVA) sarà utilizzata come contrasto all’evasione e insieme al redditometro contribuirà a ricostruire la capacità  contributiva del contribuente e quindi per l’accertamento sintetico. 
      Nel caso di importi frazionati per contratti di appalto, somministrazione e fornitura la soglia di euro 3.000 o 3.600 va riferita al totale pattuito. 
      Lo scopo della norma è quello di rafforzare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per il contrasto dei comportamenti fraudolenti e l’analisi dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA consentirà all’Agenzia delle Entrate:
      •  l’individuazione dei soggetti a più alto rischio;
      •  una azione di controllo estremamente selettiva, in quanto mirata sulle possibili situazioni di frode o evasione fiscale riguardanti importi di rilevante entità.
      Sanzioni: secondo quanto chiarito dalla Agenzia delle Entrate, ai fini sanzionatori, l’omessa trasmissione della comunicazione, nonché l’invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro.

      Per approfondimenti rimando alla circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata in data 30.05.2011, la quale chiarisce le modalità con cui effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000 euro al netto dell’Iva o a 3.600 euro al lordo dell’Iva nel caso di operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione.